Il Gruppo CRC ha focalizzato il monitoraggio sulla condizione di bambini, bambine e adolescenti provenienti da altri Paesi che si trovano sul territorio italiano, con o senza la propria famiglia, in una situazione di particolare vulnerabilità. Nell’ambito dei diritti dei minori stranieri alla protezione e all’accoglienza il Gruppo ha monitorato non solo il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ma anche quello dei minori richiedenti asilo e l’accoglienza in frontiera e i minori stranieri temporaneamente accolti nel territorio dello Stato, c.d. programmi solidaristici.

 

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC su minori stranieri non accompagnati in ciascun Rapporto di aggiornamento:

Per maggiori approfondimenti sul Disegno di Legge 1658 di modifica del testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sui minori stranieri non accompagnati si veda la prima audizione 1257 del Gruppo CRC nel 2014 e l’appello proposto da diverse associazioni appartenenti al Gruppo CRC a Febbraio 2017 per l’approvazione della proposta di legge minori non accompagnati.

 

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC su minorenni in fuga da situazioni di conflitto: l’emergenza Ucraina

12° Rapporto CRC 2022

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC su minori richiedenti asilo e accoglienza in frontiera in ciascun Rapporto di aggiornamento:

2° Rapporto CRC 2005-2006

3° Rapporto CRC 2006-2007

4° Rapporto CRC 2007-2008

2° Rapporto Supplementare CRC 2009

A partire dal 5° Rapporto CRC, l’analisi è stata integrata in un unico paragrafo, quello dedicato ai Minori Stranieri non accompagnati.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC su accoglienza temporanea di minori stranieri nell’ambito dei c.d. programmi solidaristici in ciascun Rapporto di aggiornamento:

1° Rapporto CRC 2004-2005

2° Rapporto CRC 2005-2006

3° Rapporto CRC 2006-2007

4° Rapporto CRC 2007-2008

2° Rapporto Supplementare CRC 2009

Glossario:

Minore straniero non accompagnato

Il minore presente nel territorio dello Stato e proveniente da altri Paesi, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

L’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 535/1999 definisce “minore stranieri non accompagnato” il minore “non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.

Minore straniero temporaneamente accolto nel territorio dello Stato (c.d. minore accolto)

Il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento (art. 1 D.P.C.M. 535/1999 comma 3).

Comitato per i minori stranieri

Organismo amministrativo istituito dall’art. 33 commi 2 e 2 bis del Dlgs n. 286 del 25 luglio 1998 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999 ne ha definito la composizione (art. 3), i compiti (art. 2) e gli strumenti operativi (art. 4). Non ha competenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati comunitari e richiedenti asilo (ex art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 535/1999).

Rimpatrio assistito

Insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l’assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d’origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell’autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione (art. 1 D.P.C.M. 535/1999 comma 4).

Documenti e siti di riferimento sull’argomento:

Commento Generale n. 6 Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d’origine, 3 giugno 2005

Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi 97/C 221/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 luglio 1997, n. C 221/23

Legge n. 722 del 24 giugno 1954 recante Ratifica della Convenzione di Ginevra sul riconoscimento dello status di rifugiato, 18 luglio 1951
_ Dlgs n. 286 del 25 luglio 1998 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»

D.P.C.M. 535/1999Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’art. 33 commi 2 e 2 bis del Dlgs n. 286 del 25 luglio 1998

Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”

Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre del 2007 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche’ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Decreto legislativo n. 25/2008 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Disegno di legge “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (1658). Qui l’iter legislativo.