ambiente familiare e misure alternative

Separazione dai genitori

L’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) stabilisce che:

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

A partire dal 4° Rapporto di aggiornamento il Gruppo CRC ha analizzato lo stato di attuazione dell’art. 9 paragrafo 4, con particolare riferimento alla condizione dei bambini, bambine e adolescenti che hanno genitori detenuti al fine di verificare se i loro diritti sono adeguatamente garantiti dallo Stato italiano.

- Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sui diritti dei bambini e degli adolescenti con genitori detenuti nel:
4° Rapporto CRC 2007-2008
2° Rapporto Supplementare CRC 2009

- Documenti e siti internet di riferimento sull’argomento:
Legge n. 354 del 26 luglio 1975 «Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»
Legge n. 663 del 10 ottobre 1986 «Modifiche alla Legge sull’Ordinamento e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»
Legge n. 165 del 27 maggio 1998 «Modifiche all’art. 656 c.p.p. ed alla Legge 354/1975 e successive modificazioni»
DPR n. 230 del 30 giugno 2000 «Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»
Legge n. 40 del 8 marzo 2001 «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori» c.d. Legge Finocchiaro
Numero di figli della popolazione detenuta in Italia: Statistiche Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia
Consiglio d’Europa, «Regole minime standard per il trattamento dei detenuti» (Risoluzione (73) 5 del 19 gennaio 1973)
Consiglio d’Europa, Regole Penitenziarie Europee: Raccomandazione R (87) 3 del 12 febbraio 1987, riproposta e aggiornata nella Raccomandazione R (2006) 2 dell’11 gennaio 2006relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità

gli altri articoli di questa area

<<  Luglio 2010   >>
lumamegivesado
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
archivio eventi
Piano nazionale infanzia: bozza all’esame dell’Osservatorio il 14 luglio

Il Ministro Sacconi confida nell’approvazione del Piano (...)

Diritti dell’infanzia: la Commissione Europea apre una consultazione pubblica

La Consultazione è attiva dall’11 giugno al 20 agosto (...)

archivio news