ambiente familiare e misure alternative

Separazione dai genitori

L’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) stabilisce che:

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

A partire dal 4° Rapporto di aggiornamento il Gruppo CRC ha analizzato lo stato di attuazione dell’art. 9 paragrafo 4, con particolare riferimento alla condizione dei bambini, bambine e adolescenti che hanno genitori detenuti al fine di verificare se i loro diritti sono adeguatamente garantiti dallo Stato italiano.

- Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sui diritti dei bambini e degli adolescenti con genitori detenuti nel:
4° Rapporto CRC 2007-2008
2° Rapporto Supplementare CRC 2009

- Documenti e siti internet di riferimento sull’argomento:
Legge n. 354 del 26 luglio 1975 «Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»
Legge n. 663 del 10 ottobre 1986 «Modifiche alla Legge sull’Ordinamento e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»
Legge n. 165 del 27 maggio 1998 «Modifiche all’art. 656 c.p.p. ed alla Legge 354/1975 e successive modificazioni»
DPR n. 230 del 30 giugno 2000 «Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»
Legge n. 40 del 8 marzo 2001 «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori» c.d. Legge Finocchiaro
Numero di figli della popolazione detenuta in Italia: Statistiche Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia
Consiglio d’Europa, «Regole minime standard per il trattamento dei detenuti» (Risoluzione (73) 5 del 19 gennaio 1973)
Consiglio d’Europa, Regole Penitenziarie Europee: Raccomandazione R (87) 3 del 12 febbraio 1987, riproposta e aggiornata nella Raccomandazione R (2006) 2 dell’11 gennaio 2006relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità

gli altri articoli di questa area

Approvato il Terzo Protocollo Opzionale alla CRC.

Ora il Comitato potrà esaminare casi individuali di (...)

Diritti dei minori, pubblicata la seconda edizione della Guida Children’s Rights Mechanisms

Alla fine dello scorso anno, il Child Rights (...)

Adozione Internazionale, pubblicato il Rapporto della CAI

Il 12 gennaio è stata resa pubblica una sintesi del (...)

archivio news