L’articolo 32 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) afferma che gli Stati parte riconoscono il diritto di ciascun bambino, bambina, ragazzo e ragazza ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e a non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

Gli Stati parte sono inoltre tenuti ad adottare misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione di tale articolo.

A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parte, in particolare devono:

a) stabilire un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;

b) prevedere un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;

c) prevedere pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva di tale articolo.

Il Comitato ONU nelle Osservazioni Conclusive del 2003 ha espresso preoccupazione per l’alta diffusione del lavoro minorile in Italia (punto 47) e ha raccomandato che l’Italia “sviluppi, sulla base del recente studio, una strategia globale con obiettivi specifici e mirati finalizzati alla prevenzione ed eliminazione del lavoro minorile attraverso, tra l’altro, delle attività di sensibilizzazione e l’individuazione dei fattori che lo causano” (punto 48).

Il Gruppo CRC in ciascun Rapporto di aggiornamento ha monitorato l’attuazione dell’art. 32 CRC e della raccomandazione rivolta all’Italia dal Comitato ONU in materia di sfruttamento economico di minori.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sullo sfruttamento economico e, più in generale, sul lavoro minorile in Italia in ciascun Rapporto di aggiornamento: