L’articolo 18 comma 3 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) prevede che “gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari”.

A partire dal 4° Rapporto di aggiornamento, il Gruppo CRC ha ampliato l’ambito del monitoraggio ai servizi educativi per la prima infanzia, con riferimento agli obiettivi (c.d. Obiettivi di Lisbona) previsti dal programma di riforme economiche approvato a Lisbona dai Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea nel 2000 (c.d. Strategia di Lisbona).

Il Comitato ONU nelle Linee Guida al monitoraggio della CRC colloca il tema del servizi per la prima infanzia nel raggruppamento “Salute e assistenza”, in quanto servizi adottati per garantire assistenza ai figli di genitori lavoratori.
Tuttavia a partire dal 6° Rapporto CRC (2013) il tema dei servizi per la prima infanzia è stato collocato all’interno del Capitolo “Educazione, gioco e attività culturali” nella prospettiva di evidenziare l’importanza dell’accesso universale all’educazione e alla cura nei primi anni di vita e di qualificare l’esperienza educativa offerta ai bambini nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia anche come opportunità di prevenzione dell’esclusione sociale.

Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sui servizi di assistenza all’infanzia nel:

Si vedano inoltre i seguenti paragrafi:

Risorse destinate all’infanzia e all’adolescenza in Italia