misure speciali per la tutela dei minori

MINORI COINVOLTI NEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Gli artt. 37 e 40 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) stabiliscono importanti limiti e garanzie alla privazione della libertà dei minori, in particolare se accusati o riconosciuti colpevoli di reato penale.

Il Comitato ONU ha dedicato a “i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in materia di giustizia minorile” il Commento Generale n. 10 del 9 febbraio 2007.

Nelle Osservazioni Conclusive del 2003 il Comitato ONU in materia di Amministrazione della giustizia minorile ha preso atto del fatto che fosse in discussione una riforma del sistema della giustizia minorile ed espresso preoccupazione “per la discriminazione esistente nei confronti dei bambini di origine straniera e rom nel sistema giudiziario minorile, per la mancanza di strutture indipendenti di monitoraggio delle condizioni di detenzione minorile e per l’inadeguata preparazione del personale che opera nel sistema della giustizia minorile” (punto 51).

Il Comitato ONU ha raccomandato che nella riforma del sistema della giustizia minorile siano integrate appieno le disposizioni ed i principi della CRC, in particolare gli artt. 37, 40 e 39, e altri rilevanti parametri internazionali in questa area, come ad esempio le Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani privati della libertà e le Linee guida di Vienna per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale (punto 52).

Al punto 53 ha inoltre raccomandato che l’Italia:
(a) prenda tutte le misure necessarie, incluse campagne di sensibilizzazione e formazione adeguata del personale coinvolto, per prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti dei bambini stranieri e rom;
(b) permetta visite periodiche ai Centri di accoglienza e agli Istituti penali minorili da parte di soggetti indipendenti e imparziali e assicuri che ogni minore privato della propria libertà possa inoltrare i suoi ricorsi attraverso una procedura indipendente, accessibile e adeguata;
(c) provveda a formare sui diritti dell’infanzia coloro che devono amministrare la giustizia minorile.

Il Gruppo CRC ha monitorato lo stato di attuazione degli artt. 37 e 40 CRC, nonché delle raccomandazioni rivolte dal Comitato ONU all’Italia nel 2003.

- Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sui minori coinvolti nel sistema della giustizia minorile in ciascun Rapporto di aggiornamento:
3° Rapporto CRC 2006-2007
4° Rapporto CRC 2007-2008
2° Rapporto Supplementare CRC 2009

- Documenti e siti internet di riferimento sull’argomento:
Ministero della Giustizia www.giustizia.it

- Si vedano inoltre i seguenti paragrafi:
Legislazione italiana: la procedura minorile civile e penale
Minori appartenenti e minoranze etniche: i minori rom e sinti in Italia

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