misure speciali per la tutela dei minori

MINORI IN SITUAZIONE DI SFRUTTAMENTO - Sfruttamento e abuso SESSUALE - Pedopornografia

Il Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini (Optional Protocol on the Sale of Children, child prostitution and child pornography - OPSC) stabilisce che per pornografia rappresentante bambini si intende "qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali".

Nelle Osservazioni Conclusive del 2006 sull’attuazione in Italia dell’OPSC il Comitato ONU ha espresso apprezzamento per la promulgazione della Legge 38/2006 sullo sfruttamento sessuale e la pedopornografia minorile, anche attraverso Internet (ndr, “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”) e per l’istituzione del Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Lotta contro la Pedofilia (CICLOPE) nel 2002 (punto 5 lett. a, d).
Avendo rilevato che è stato istituito il Centro Nazionale per la lotta contro la pornografia su Internet, il Comitato ONU ha espresso preoccupazione "circa la frammentazione dei molteplici impegni intrapresi in questo ambito, tali da poter ostacolare la piena attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo Opzionale" (punto 7) e ha invitato l’Italia a "migliorare il coordinamento, a livello sia centrale che locale, in tutti i settori interessati dal Protocollo Opzionale" (punto 8).

Un’ulteriore preoccupazione è stata espressa in merito alla "mancanza di una chiara definizione della pornografia infantile, in conformità con l’art. 2 del Protocollo Opzionale" e ha quindi raccomandato all’Italia di "dare una definizione della pornografia infantile nel quadro legislativo nazionale, tale da consentire una chiara pianificazione e attuazione delle politiche" (punto 19).

Infine, una particolare attenzione è stata rivolta dal Comitato ONU alla necessità di "definire specificamente i servizi di protezione e di sviluppare linee guida per garantire un minimo comune standard dei servizi e degli interventi a livello regionale, al fine di assicurare che i minori vittime ricevano una adeguata assistenza, inclusi il recupero fisico e psicologico e la reintegrazione nella società" (punto 21).

Il Gruppo CRC ha focalizzato il monitoraggio sul fenomeno della pedo-pornografia fin dal 1° Rapporto CRC.

  Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC sulla pedo-pornografia in ciascun Rapporto di aggiornamento:
1° Rapporto CRC 2004-2005
2° Rapporto CRC 2005-2006
3° Rapporto CRC 2006-2007
4° Rapporto CRC 2007-2008
2° Rapporto Supplementare CRC 2009

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