Entrerà in vigore il 3 Agosto la legge 12 luglio 2011 n° 112, approvata il 22 giugno scorso, che istituisce la figura del Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza .

Il Disegno di Legge (C.2008) di iniziativa governativa era stato approvato dal Consiglio dei Ministri nell’agosto 2008 e presentato alla Camera dei Deputati l’11 dicembre dello stesso anno. Il 7 ottobre del 2009, a seguito di una votazione alla Camera dei Deputati, aveva subito una battuta d’arresto ed era stato rinviato alle Commissioni Riunite (Commissioni Affari Costituzionali e Affari Sociali) per un ulteriore esame e per ottenere un testo maggiormente condiviso e che garantisse, in primo luogo, l’indipendenza del Garante nazionale e una copertura finanziaria. L’esame delle Commissioni riunite si è concluso il 9 marzo 2011. Il 22 marzo 2011 il Disegno di Legge era stato trasmesso al Senato ed il 22 giugno è stato approvato all’unanimità.

Il Gruppo CRC ha monitorato il processo legislativo che ha condotto all’istituzione del Garante per i diritti dell’infanzia sia a livello nazionale che in ciascuna Regione italiana, attraverso azioni di advocacy ed incontri istituzionali, evidenziando la questione dell’indipendenza e dell’autonomia del Garante, che nelle prime posposte di Legge non erano adeguatamente garantite.

Leggi la lettera inviata nel 2009 dal Gruppo CRC alle Commissioni Riunite che stavano discutendo il DDL.

L’articolo 1 della Legge istitutiva definisce “l’autorità’ garante come organo monocratico […], una persona di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età”.

Il Garante sarà nominato d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Inoltre, “l’autorità’ garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l’autorità garante.” (art.3 comma 6)

A livello regionale, infatti, negli ultimi 5 anni si è assistito ad un progressivo aumento del numero di leggi istitutive di questa figura, ad oggi approvate da parte di tutte le Regioni, tranne Sicilia e Valle d’Aosta, anche se il Garante per l’infanzia e l’adolescenza è stato nominato solo in alcune Regioni italiane.

 Per ulteriori informazioni si vedano anche:

Misure generali di attuazione della CRC in Italia – Garante per l’infanzia.

2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia da pagina 27 a pagina 30.

Archivio news – Garante Infanzia: fermato l’Iter Legislativo alla Camera

Archivio news – Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza: a che punto siamo?

Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza: trasmesso al Senato il Disegno di Legge approvato alla Camera il 16 marzo 2011