misure generali di attuazione della CRC in Italia
Art. 4 CRC e misure generali di attuazione della CRC
L’art. 4 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) richiede agli Stati parte di impegnarsi ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro tipo necessari per attuare i diritti riconosciuti nella Convenzione.
Il monitoraggio, compiuto dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Comitato ONU) per verificare l’attuazione della CRC in relazione a tale parte, si concentra sulla verifica della conformità della legislazione nazionale ai principi della CRC, sul sistema di raccolta dati, sulle risorse stanziate per l’infanzia e l’adolescenza, compresa la cooperazione internazionale, sul coordinamento a livello istituzionale, sul Piano Nazionale Infanzia, sull’esistenza di strutture di controllo indipendenti e sulla formazione e divulgazione della CRC.
Il Gruppo CRC ha pertanto ritenuto opportuno seguire tale impostazione per monitorare l’attuazione delle misure generali in Italia, anche alla luce delle ultime Osservazioni Conclusive rivolte dal Comitato ONU all’Italia sia nel gennaio 2003, in relazione all’attuazione della Convenzione, che nel giugno 2006, in relazione all’attuazione dei Protocolli Opzionali alla CRC.
Nota: per delineare gli obblighi degli Stati di sviluppare ciò che la CRC definisce “le misure generali di attuazione”, il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia ha redatto il Commento generale n. 5 pubblicato il 27 novembre 2003.
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