misure generali di attuazione della CRC in Italia

Art. 4 CRC e misure generali di attuazione della CRC

L’art. 4 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) richiede agli Stati parte di impegnarsi ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro tipo necessari per attuare i diritti riconosciuti nella Convenzione.

Il monitoraggio, compiuto dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Comitato ONU) per verificare l’attuazione della CRC in relazione a tale parte, si concentra sulla verifica della conformità della legislazione nazionale ai principi della CRC, sul sistema di raccolta dati, sulle risorse stanziate per l’infanzia e l’adolescenza, compresa la cooperazione internazionale, sul coordinamento a livello istituzionale, sul Piano Nazionale Infanzia, sull’esistenza di strutture di controllo indipendenti e sulla formazione e divulgazione della CRC.

Il Gruppo CRC ha pertanto ritenuto opportuno seguire tale impostazione per monitorare l’attuazione delle misure generali in Italia, anche alla luce delle ultime Osservazioni Conclusive rivolte dal Comitato ONU all’Italia sia nel gennaio 2003, in relazione all’attuazione della Convenzione, che nel giugno 2006, in relazione all’attuazione dei Protocolli Opzionali alla CRC.

Nota: per delineare gli obblighi degli Stati di sviluppare ciò che la CRC definisce “le misure generali di attuazione”, il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia ha redatto il Commento generale n. 5 pubblicato il 27 novembre 2003.

gli altri articoli di questa area

<<  Luglio 2010   >>
lumamegivesado
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
archivio eventi
Piano nazionale infanzia: bozza all’esame dell’Osservatorio il 14 luglio

Il Ministro Sacconi confida nell’approvazione del Piano (...)

Diritti dell’infanzia: la Commissione Europea apre una consultazione pubblica

La Consultazione è attiva dall’11 giugno al 20 agosto (...)

archivio news