ambiente familiare e misure alternative

Adozione nazionale e internazionale

L’articolo 21 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) stabilisce che:

gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;
c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Nelle Osservazioni Conclusive del 2003 al punto 35 il Comitato ONU ha affermato che “accoglie favorevolmente la ratifica dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1993 sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, ma rimane preoccupato per le differenti procedure e i costi delle adozioni nazionali a seconda dell’ente autorizzato coinvolto”.

Al punto 36 il Comitato ONU ha raccomandato all’Italia, ai sensi dell’art. 21 CRC, di prendere tutte le misure necessarie per:
(a) armonizzare le procedure e i costi delle adozioni nazionali tra i vari enti autorizzati all’interno dello Stato parte;
(b) concludere accordi bilaterali con i paesi (da cui provengono i bambini da adottare) che non hanno ratificato la summenzionata Convenzione dell’Aja.

A partire dal 3° Rapporto di aggiornamento il Gruppo CRC ha monitorato l’attuazione dell’art. 21 CRC e delle raccomandazioni del Comitato ONU.

- Leggi l’analisi e le raccomandazioni del Gruppo CRC in materia di adozione in ciascun Rapporto di aggiornamento:
3° Rapporto CRC 2006-2007
4° Rapporto CRC 2007-2008
2° Rapporto Supplementare CRC 2009

Glossario:
Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) Rappresenta l’ Autorità Centrale Italiana per l’applicazione della Convenzione de L’Aja e garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è presieduta dall’On. Dott. Carlo Amedeo Giovanardi, Sottosegretario di Stato con delega alle Politiche per la Famiglia.

- Documenti utili e siti internet di riferimento:
Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Aja, 29 marzo 1993)
Status delle ratifiche della Convenzione dell’Aja del 1993
Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri»
Legge n. 184 del 4 maggio 1983 «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori»
Legge n. 149 del 28 marzo 2001 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»
Centro nazionale di Documentazione e Analisi sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Ogni bambino ha diritto a una famiglia – stato di attuazione della Legge 149/2001, Quaderno n. 39, settembre 2006
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2003 «Attività di definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione»

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