Il 10 giugno 2009 il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha espresso un parere sul DDL Sicurezza, in cui si afferma che:

“L’art. 6, comma 2, T.U. immigrazione, come modificato dall’art. 45, lett. f [n.d.r. art. 1, comma 22, lett. g, Legge 94/2009], richiede, ai fini della dichiarazione di nascita, l’esibizione all’ufficio dello stato civile del permesso di soggiorno di chi la opera. Ciò, come segnalato in una nota 30 aprile 2009 della Associazione magistrati per i minorenni e la famiglia, si pone «in contrasto con il diritto della persona minore di età alla propria identità personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita (art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176) determinando una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri non regolari nel nostro territorio», con la conseguenza che lo stesso non solo «verrebbe privato della propria identità ma potrebbe essere più facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti e in violazione della legge sull’adozione»”.

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